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Versão Chinesa

Aviso do Chefe do Executivo n.º 32/2011

O Governo da República Italiana e o Governo da República Popular da China concluíram, por troca de notas, o acordo relativo à manutenção do Consulado Geral da República Italiana na Região Administrativa Especial de Hong Kong da República Popular da China. Neste sentido, o Chefe do Executivo manda publicar, nos termos do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 3/1999 da Região Administrativa Especial de Macau, por ordem do Governo Popular Central, a Nota do Governo da República Italiana no seu texto autêntico em língua italiana e a Nota do Governo da República Popular da China no seu texto autêntico em língua chinesa.

Em conformidade com o disposto no referido acordo, o Consulado Geral da República Italiana na Região Administrativa Especial de Hong Kong da República Popular da China pode, desde a data em que a República Popular da China voltou a assumir o exercício da soberania sobre Macau, em 20 de Dezembro de 1999, continuar a exercer funções consulares na Região Administrativa Especial de Macau.

Promulgado em 17 de Agosto de 2011.

A Chefe do Executivo, interina, Florinda da Rosa Silva Chan.

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Gabinete do Chefe do Executivo, aos 25 de Agosto de 2011. — O Chefe do Gabinete, Alexis, Tam Chon Weng.


Nota della Repubblica Italiana, 5 giugno 1997

“(...)

L’Ambasciata della Repubblica Italiana presenta i suoi complimenti al Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Popolare di Cina, ed in nome e per conto del Governo della Repubblica Italiana, e tenuto conto delle relazioni amichevoli esistenti tra il Governo della Repubblica Italiana e quello della Repubblica Popolare di Cina ed al fine di rafforzare le relazioni consolari bilaterali, in conformità con quanto previsto dalla Sezione XI dell’Annesso I della Dichiarazione Congiunta tra il Governo della Repubblica Popolare di Cina ed il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord sulla questione di Hong Kong ed in base all’art. 157 della Legge Fondamentale della Repubblica Popolare di Cina relativa alla Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong, ha l’onore di proporre la seguente intesa tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Popolare di Cina:

I. Il Governo della Repubblica Popolare di Cina consente al mantenimento, da parte del Governo della Repubblica Italiana del suo Consolato Generale nella Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong della Repubblica Popolare di Cina.

II. Il Governo della Repubblica Popolare di Cina prende atto delle funzioni consolari attualmente esercitate dal Governo della Repubblica Italiana sul Territorio di Macao tramite il Consolato Generale d’Italia ad Hong Kong e consente alla continuita’ di queste funzioni dopo che il Governo della Repubblica Popolare di Cina avra’ riassunto la sovranita’ su Macao a partire da 20 dicembre 1999.

III. Il Governo della Repubblica Popolare di Cina accordera’, nel rispetto della Convenzione di Vienna sulle Relazioni Consolari del 24 aprile 1963 e relative leggi e regolamenti della Repubblica Popolare di Cina, ogni necessaria assistenza e facilitazione al Consolato Generale della Repubblica Italiana nell’espletamento delle funzioni consolari.

IV. Secondo quanto previsto dall’art. 73 della Convenzione di Vienna sulle Relazioni Consolari, al Consolato Generale d’Italia nella Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong della Repubblica Popolare di Cina si applicheranno anche le seguenti disposizioni:

1. Esenzioni fiscali dei locali consolari

i. Lo Stato ricevente esenta da ogni forma di imposta e tassa i sottoelencati beni:

(a) i locali dell’ Ufficio consolare e la residenza del Capo dell’Ufficio consolare acquistati, presi in locazione o costruiti a nome dello Stato di invio o di un suo rappresentante e i contratti ed altri documenti simili ad essi relativi;

(b) le attrezzature, i mezzi di trasporto e i beni mobili dell’Ufficio consolare posseduti, presi in locazione o acquisiti in altro modo legittimo usati esclusivamente per scopi ufficiali e l’acquisizione, il possesso e la manutenzione dei beni predetti.

ii. Le disposizioni di cui al punto i ) del paragrafo 1 non si applicano a:

(a) tasse stabilite e percepite in remunerazione di servizi particolari resi;

(b) imposte e tasse che conformemente alle disposizioni legislative dello Stato ricevente sono a carico della persona che ha contrattato con lo Stato di invio o con un suo rappresentante.

2. Notifica di arresto, detenzione, espulsione e visite.

i. Le Autorita’ competenti dello Stato ricevente sono tenute a comunicare all’Ufficio consolare i casi di arresto, fermo, detenzione o di altre misure limitative della liberta’ personale di cittadini dello Stato di invio entro sette giorni dal momento in cui l’evento si e’ verificato, specificandone le ragioni.

ii. I funzionari consolari hanno il diritto di visitare i cittadini dello Stato di invio in stato di arresto, fermo, detenzione o sottoposti ad altre misure limitative della liberta’ personale, ovvero a carcerazione, colloquiare con loro nella lingua dello Stato di invio o in quella dello Stato ricevente e fornire ad essi l’assistenza legale. Le Autorita’ competenti dello Stato ricevente, a seguito della richiesta di visita formulata dai funzionari consolari, devono consentire l’effettuazione della visita entro due giorni dalla comunicazione prevista al punto i) del presente paragrafo, ed in seguito devono consentire che detta visita abbia luogo almeno due volte al mese. Il funzionario puo’ assistere alle fasi pubbliche di qualunque procedimento legale.

iii. Le Autorita’ competenti dello Stato ricevente devono immediatamente mettere al corrente i cittadini dello Stato di invio, che si trovano in stato di arresto, fermo, detenzione o sottoposti ad altre misure limitative della liberta’ personale ovvero a carcerazione, dei diritti di cui ai punti i) e ii) del presente paragrafo e devono consentire l’inoltro al cittadino, senza indugio, di ogni comunicazione dell’Ufficio consolare, nonche’ l’inoltro All’Ufficio consolare di ogni comunicazione del cittadino stesso.

iv. Nel caso di cittadini dello Stato di invio, a cui all’interno della circoscrizione consolare sia stato intimato dalle Autorita’ dello Stato ricevente di lasciare il territorio dello Stato o nei cui confronti sia stato emesso provvedimento di espulsione, le Autorita’ dello Stato ricevente devono comunicare previamente all’Ufficio consolare l’adozione di tali provvedimenti. Qualora l’espulsione o l’allontanamento possano essere motivati da gravi ragioni di ordine pubblico o di sicurezza nazionale, la comunicazione potra’ essere effettuata contemporaneamente alla emissione del provvedimento.

v. I funzionari consolari, nell’esercizio dei diritti previsti dal presente paragrafo, devono rispettare le disposizioni legislative e regolamentari dello Stato ricevente, restando inteso che tali disposizioni devono consentire il raggiungimento completo dei fini per i quali i diritti sono concessi in virtu’ del presente paragrafo.

3. Assistenza ai cittadini dello Stato di invio

i. I funzionari consolari hanno il diritto di interessarsi delle condizioni di soggiorno e di lavoro dei cittadini dello Stato di invio che si trovano nello Stato ricevente e di prestare ad essi la necessaria assistenza.

ii. I funzionari consolari hanno il diritto di richiedere alle Autorita’ competenti dello Stato ricevente di collaborare alla ricerca del recapito dei cittadini dello Stato di invio dei quali si ignora la localita’ in cui si trovano. Le Autorita’ competenti dello Stato ricevente devono fornire ogni possibile indicazione a tal fine.

iii. Le Autorita’ competenti dello Stato ricevente, dopo essere venute a conoscenza di incidenti che hanno causato il decesso, la scomparsa o il ferimento grave di cittadini dello Stato di invio, devono immediatamente metterne al corrente l’ Ufficio consolare. I funzionari consolari hanno il diritto di richiedere che le Autorita’ competenti dello Stato ricevente forniscano notizie sulle circostanze relative all’incidente e prendano le necessarie misure per proteggere i diritti e gli interessi dei cittadini lesi.

iv. Nei casi che non contravvengano alle disposizioni legislative e regolamentari dello Stato ricevente, i funzionari consolari hanno il diritto di ricevere, prendere in custodia temporaneamente e spedire documenti, denaro e beni di valore dei cittadini dello Stato di invio.

4. I funzionari consolari esercitano le proprie funzioni solo nell’ambito della propria circoscrizione consolare. Con il consenso dello Stato ricevente, essi possono tuttavia esercitarle anche al di fuori della circoscrizione predetta.

5. Inviolabilita’ personale del capo dell’Ufficio consolare e dei funzionari consolari.

i. La persona del Capo dell’Ufficio consolare e’ inviolabile e non puo’ essere sottoposta ne’ ad arresto ne’ a detenzione.

ii. Ai funzionari consolari, diversi dal Capo dell’Ufficio consolare, si applicano le seguenti disposizioni:

(a) non possono essere posti in stato d’arresto o di detenzione preventiva, se non in caso di reati per i quali le leggi dello Stato ricevente stabiliscono una pena non inferiore a cinque anni di reclusione ed a seguito di decisione dell’Autorita’ giudiziaria competente;

(b) ad eccezione del caso previsto dalla lettera a) del presente paragrafo, non possono essere incarcerati ne’ sottoposti ad alcuna altra forma di limitazione della liberta’ personale, salvo che in esecuzione di una decisione giudiziaria definitiva;

(c) sono tenuti a presentarsi dinanzi alle Autorita’ competente nel caso di procedimento penale instaurato contro di essi. Tuttavia la procedura deve essere condotta con i riguardi che sono loro dovuti in ragione della loro posizione ufficiale, in modo da intralciare il meno possibile l’esercizio delle funzioni consolari. Quando nelle circostanze menzionate alla lettera a) si renda necessario porli in stato di detenzione preventiva, il procedimento nei loro confronti deve essere aperto nel piu’ breve termine.

iii. Lo Stato ricevente accorda ai funzionari consolari il rispetto appropriato alla loro qualita’ e adotta misure adeguate per assicurare che la loro persona, liberta’ e dignita’ non subiscano violazioni di sorta;

iv. In caso di arresto o di detenzione preventiva di un membro dell’Ufficio consolare diverso dal Capo dell’Ufficio consolare o di azione penale promossa contro di lui, lo Stato ricevente e’ tenuto ad avvisare al piu’ presto il Capo dell’Ufficio consolare.

6. Immunita’ da giurisdizione

i. Il Capo dell’Ufficio consolare gode dell’immunita’ dalla giurisdizione penale nello Stato ricevente. Gode altresi’ dell’immunita’ dalla giurisdizione civile e amministrativa a meno che si tratti:

(a) di una azione concernente un immobile privato sito nel territorio dello Stato ricevente, salvo il caso che il Capo dell’Ufficio consolare ne abbia il possesso per conto dello Stato di invio ai fini dell’esercizio delle sue funzioni;

(b) di una azione concernente una successione, per la quale il Capo dell’Ufficio consolare figuri come esecutore testamentario, amministratore, erede o legatario, a titolo privato e non in nome dello Stato di invio;

(c) di una azione concernente una attivita’ professionale o commerciale esercitata dal Capo dell’Ufficio consolare nello Stato ricevente al di fuori delle funzioni ufficiali;

(d) di una azione intentata da un terzo per danni causati nello Stato ricevente da un veicolo, da una nave o da un aeromobile.

ii. Nessuna misura di esecuzione puo’ essere presa nei confronti del Capo dell’Ufficio consolare salvo che per i casi di cui ai punti (a), (b), (c), (d) del precedente paragrafo. Qualora vengano adottate le misure esecutive consentite nei casi predetti, non si deve recare pregiudizio alle inviolabilita’ della persona del Capo dell’Ufficio consolare e della sua residenza.

iii. I membri dell’Ufficio consolare diversi dal Capo dell’Ufficio consolare non possono essere sottoposti alla giurisdizione dello Stato ricevente per gli atti compiuti nell’esercizio delle loro funzioni ad esclusione delle azioni civili, che:

(a) dipendano dalla stipulazione di un contratto concluso da un membro dell’Ufficio consolare, diverso dal Capo dell’Ufficio consolare che non abbia agito espressamente o implicitamente quale mandatario dello Stato di invio; oppure

(b) siano intentate da un terzo, per danni causati nello Stato ricevente da un veicolo, da una nave o da un aeromobile.

V. Le materie non espressamente regolate dal presente scambio di note, saranno regolate dalle disposizioni della Convenzione di Vienna sulle Relazioni Consolari del 24 aprile 1963. Gli affari consolari saranno trattati su base di eguaglianza e reciproco vantaggio ed in uno spirito cooperativo ed amichevole.

Se suddetta proposta verra’ confermata da una Nota del Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Popolare di Cina, questa Nota e la relativa risposta costituiranno un accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Popolare di Cina la cui entrata in vigore e’ fissata al 1 luglio 1997.

(...)”


中華人民共和國六月五日照會